Articolo 17 , comma 1,2 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Costi personale non a tempo indeterminato

Art. 17, co. 2 del D. Lgs. 33/2013 – Anno 2024, III trimestre

Art. 17, co. 2 del D. Lgs. 33/2013 – Anno 2024, II trimestre

Art. 17, co. 2 del D. Lgs. 33/2013 – Anno 2024, I trimestre

Art. 17, co. 2 del D. Lgs. 33/2013 – Anno 2023, IV trimestre

Art. 17, co. 2 del D. Lgs. 33/2013 – Anno 2023, III trimestre

Art. 17, co. 2 del D. Lgs. 33/2013 – Anno 2023, II trimestre

Art. 17, co. 2 del D. Lgs. 33/2013– Anno 2023, I trimestre

Art. 17, co. 2 del D. Lgs. 33/2013 – Anno 2022, IV trimestre

Art. 17, co. 2 del D. Lgs. 33/2013 – Anno 2022, III trimestre

Art. 17, co. 2 del D. Lgs. 33/2013 – Anno 2022, II trimestre

​​​​​​​Art. 17, co. 2 del D. Lgs. 33/2013 – Anno 2022, I trimestre